Lavori a norma negli edifici pubblici e privati

Obblighi normativi nella progettazione e realizzazione negli edifici pubblici e in quelli privati aperti al pubblico.

INMACI Istituto Nazionale per la mobilità di Ciechi e Ipovedenti www.mobilitautonoma.org

LAVORI A NORMA PUBBLICI E PRIVATI.
È esperienza comune che il mancato rispetto della normativa sull’eliminazione delle barriere percettive per i disabili visivi, è dovuto soprattutto alla non completa conoscenza di essa da parte degli Uffici Tecnici, ma anche alla scarsa informazione sulle soluzioni pratiche che devono essere adottate in conformità a quanto si fa ormai da una ventina di anni in tutta Italia. Ancora meno si sa sui recenti sviluppi delle tecnologie avanzate e sugli enormi miglioramenti dei sistemi di segnali tattilo-vocali realizzati negli ultimi anni. È quindi opportuno ricordare la necessità che, oltre alle barriere fisiche, vengano eliminate anche le barriere senso-percettive, installando sul piano di calpestio i segnali tattili contenenti i codici necessari ai non vedenti per “l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, così come stabilito dall’Art. 1.2 lettera c) del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 e identificati dalla Commissione di studio per le barriere architettoniche presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nei sei codici fondamentali: Rettilineo, Arresto/Pericolo, Pericolo valicabile, Attenzione/Servizio, Incrocio e Svolta a 90° (Parere emanato il 18 luglio 2012).

Ciò riguarda sia i marciapiedi e l’ambiente urbano in genere, ma anche i rifacimenti di pavimentazioni all’interno degli edifici pubblici o privati aperti al pubblico, nei quali è possibile risolvere il problema col semplice incollaggio sul pavimento esistente di apposite piastre di materiale plastico conformi al linguaggio standard LVE.

L’obbligatorietà di tali interventi comporta che la loro mancata progettazione e realizzazione negli edifici pubblici e in quelli privati aperti al pubblico produce la responsabilità personale del Progettista, del Direttore dei Lavori, del Responsabile del Procedimento e del Collaudatore, con sanzioni pecuniarie fino a 25.000 € e sospensione dall’albo professionale fino a sei mesi (comma 7 dell’art. 82 D.P.R.380/2001). Inoltre, la mancata installazione dei segnali di “Arresto/Pericolo” e di “Pericolo Valicabile”, in caso di incidente, può essere fonte di responsabilità anche penale.

Vanno considerati in particolare gli attraversamenti pedonali e soprattutto gli scivoli o rampe di raccordo, doverosamente realizzati per favorire gli spostamenti dei disabili motori; essi infatti, in mancanza della necessaria segnalazione tattile di “Pericolo Valicabile”, costituiscono una grave insidia per l’incolumità dei disabili visivi, i quali possono venirsi a trovare, senza accorgersene, nella carreggiata stradale. Ma la responsabilità penale può dipendere anche, ad esempio, dalla mancata installazione del segnale tattile di “Pericolo Valicabile” alla sommità di una qualunque rampa di scale, sia essa all’esterno che all’interno.

Gli interventi necessari concernono in sintesi l’installazione, degli appositi codici tattili del sistema LOGES-VET-EVOLUTION (LVE), l’unico sistema omologato dalle associazioni di categoria come rispondente alla prescrizione del D.P.R.503/1996. Essi sono realizzati in piastrelle di PVC o di agglomerato cementizio o di grés, corredate dai “TAG-RFID” che comunicano al disabile visivo, mediante messaggi vocali nel suo smartphone personale, informazioni sul luogo in cui si trova e sui servizi ivi presenti. Esse devono essere sovrapposte (nel caso del PVC) o inserite nella pavimentazione, per segnalare la posizione degli attraversamenti pedonali e dei semafori acustici, delle fermate dei mezzi di trasporto e della direzione da tenere in piazzali e altre zone pedonali ampie in cui manchino indicazioni di altro tipo idonee a favorire l’orientamento di chi non vede.

Anche gli interni di edifici pubblici o privati aperti al pubblico vanno dotati sia dei necessari segnali tattili, che guidino il disabile visivo fino alle varie possibili destinazioni, che delle mappe tattili a rilievo con la codificazione standard, in conformità alla norma UNI 8207 e al Disciplinare Tecnico reperibile sul sito www.mobilitaautonoma.org. Ciò è particolarmente importante per tutti gli uffici pubblici, gli ospedali e altre strutture sanitarie, le scuole e le sedi universitarie, gli impianti sportivi, ecc.

Non va poi dimenticato l’obbligo di dotare tutti gli impianti semaforici di nuova installazione o di sostituzione, dei dispositivi acustici conformi alla norma C.E.I. 214-7 e omologati dal competente Ministero. L’attivazione del dispositivo acustico deve avvenire mediante pulsante posto sul palo semaforico, la cui localizzazione da parte dei non vedenti è possibile solo mediante la pista tattile, con l’apposito codice rettilineo, che deve condurre accanto al palo stesso.

Si sottolinea che per le nuove opere e per i rifacimenti non è ammissibile invocare la scarsità dei fondi per evadere gli obblighi di legge in materia, dato che le piastre tattili vanno calcolate nel costo delle opere stesse, alla pari degli altri materiali necessari. Per la messa a norma delle opere eseguite negli anni passati, i fondi possono essere reperiti sulla base dell’art. 24.10 della legge 104/1992, o utilizzando la percentuale degli oneri di urbanizzazione prevista dalle leggi regionali o mediante specifici contributi che la Regione può ottenere dai fondi europei, in seguito a specifici progetti. Va anche ricordato il divieto di finanziamenti pubblici per opere che non prevedano l’eliminazione delle barriere architettoniche, ivi comprese quelle senso-percettive (Art. 32 comma 20 della legge 41/1986 e Art. 1.7 del DPR 503/1996)

foto cantiere percorsi tattili
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