22 Gennaio 2019

Normativa

Barriere Architettoniche, progettazione accessibile

L’art.1 del DPR 503 del 24 luglio 1996 definisce come“barriere architettoniche”:

  1. gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilita di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacita motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
  2. gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
  3. la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Le barriere architettoniche possono essere sia di tipo fisico che percettivo, inoltre  si definisce ‘barriere’ tutto ciò che per la loro conformazione, può risultare fonte di affaticamento, di disagio e di pericolo.

Queste possono dipendere anche da una disabilità temporanea o non visibile quali ad esempio anziani, non udenti, non vedenti, ipovedenti, donne incinte, bambini, passeggini o persone che hanno subito un intervento chirurgico.

Spesso invece ed erroneamente le b. a. sono viste solo come ostacoli fisici ed ambientali che creano problematiche alle persone su sedia a ruote e nell’immaginario collettivo, forse grazie anche al pittogramma utilizzato, il disabile è solo il disabile motorio. Ne è conseguita una erronea applicazione della normativa vigente sull’argomento, sopratutto per quanto concerne i disabili visivi che ricordiamo in Italia sono circa 2 milioni di persone il 3% della popolazione (fonte IAP Vision ATLAS).

Le indicazioni presenti nel DM 236/89 e nel DPR 503/96 per la fruibilità dei luoghi per le persone con disabilità sensoriali deve essere perseguita essenzialmente con quattro strumenti:

il contrasto cromatico, (es d.m. 236/1989 art.4.1.2)la differenziazione tattile delle superfici, (es d.m. 236/1989 art.4.1.10 co.6 , la segnaletica (es d.m. 236/1989 art.4.1.12), i messaggi vocali (es d.p.r. 503/1996 art.6.4).

Altre indicazioni progettuali si possono trovare nelle norme UNI (la norma UNI 8207-2003 recante titolo “Metropolitane, segnaletica per viaggiatori” e la norma UNI 11168:1-2006 dal titolo “Accessibilità delle persone ai sistemi di trasporto rapido di massa”). Nelle Linee Guida di RFI e INMACI (UICI ADV) per la progettazione di Percorsi e Mappe Tattili per Non vedenti e Ipo-vedenti. Nella normativa americana “Americans with Disabilities Act and Architectural Barriers Act Accessibility Guidelines” (ADA-ABAAG del 23 luglio 2004), nei documenti dell’International Civil Aviation Organisation (ICAO).

QUADRO NORMATIVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Legge 30 marzo 1971, n.118 – Norme in favore dei mutilati ed invalidi civili

la normativa tratta principalmente aspetti legati alle cure e all’assistenza sanitaria delle persone con disabilità e poco alla fruibilità degli spazi, se non nell’art.27 dove si parla di accessibilità e barriere architettoniche.

scarica PDF (L118/71)

D.P.R. 27 aprile 1978, n.384 – Regolamento di attuazione dell’art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici

La normativa affronta il problema delle barriere architettoniche fornendo indicazioni dimensionali per l’accessibilità delle strutture pubbliche, si definiscono le caratteristiche dei percorsi pedonali e dei parcheggi, negli spazi aperti e per quanto riguarda invece gli spazi chiusi si definiscono le caratteristiche degli accessi, delle rampe, dei corridoi e delle porte. Il testo è stato abrogato dal DPR n.503/1996.

Legge 28 febbraio 1986, n.41 – Legge finanziaria 1986

scarica PDF (L 41/86)

Legge 9 gennaio 1989, n.13 – Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

Il Decreto Ministeriale D.M. n.236/89 ha integrato la Legge 13/89 con prescrizioni tecniche volte al superamento delle barriere architettoniche sia nell’edilizia privata che pubblica.

scarica PDF (L13/89)

 
D.M. 14 giugno 1989, n.236 – Regolamento di attuazione dell’art.1 della legge n.13/1989

Testo normativo di riferimento per quanto riguarda la progettazione accessibile, vi sono infatti dettagli e specifiche funzionali. Al suo interno si possono trovare, con l’ausilio di disegni e schemi illustrativi, dimensioni e specifiche tecniche di ambienti e arredi .

Indicazioni progettuali disabili visivi contenute nel DM 236/89:

♦ art. 4.1.2 “[…] si deve segnalare il dislivello con variazioni cromatiche […]”.
♦ art. 4.1.10 co. 6 “[…] Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per i non vedenti”.
♦ art. 4.1.12 “[…] La bottoniera di comando interna ed esterna (dell’ascensore) deve […] essere idonea ad un uso agevole da parte dei non vedenti […]”.
♦ art. 4.2.1 “[…] Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l’immediata percezione visiva nonché acustica se percorso con bastone.
♦ Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere raccordate con lievi pendenze ovvero superate mediante rampe in presenza o meno di eventuali gradini ed evidenziate con variazioni cromatiche.
♦ […] Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai non vedenti”.
♦ art. 8.1.10 “[…] Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall’ultimo scalino, deve indicare l’inizio e la fine della rampa”.

scarica PDF (DM236/89)

 
Legge 5 febbraio 1992, n.104 – Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

scarica PDF(L104/92)

D.P.R. 24 luglio 1996, n.503 – Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici

La norma rimanda al D.M. 236/89, contiene disposizioni operative per l’abbattimento delle barriere architettoniche da applicare agli edifici ed agli spazi pubblici di nuova costruzione o a quelli esistenti sottoposti a ristrutturazione o sottoposti a interventi  che limitano l’accessibilità e la visitabilità o  soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all’uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità.

Indicazioni progettuali disabili visivi contenute nel DPR 503/96:

♦   art.  1 “Per barriere architettoniche si intendono: […] la mancanza di accorgimenti e segnalazioni
che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti
di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per
i sordi […]”).
♦ art. 6.4 “Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti e, ove necessario, di comandi manuali accessibili per consentire tempi sufficienti per l’attraversamento da parte di persone che si muovono lentamente”.


scarica PDF (DPR503/96)

D.LGS. 22 gennaio 2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

scarica PDF (DLGS42/04)

Legge 3 marzo 2006, n.67 –

Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita’ vittime di discriminazioni.

La legge n. 67 del 2006 ha introdotto in Italia un mezzo per ottenere una tutela giudiziaria dalle discriminazioni verso le persone con disabilità. S applica a tutti i casi di discriminazione, diretta e indiretta, ad esclusione dei casi di discriminazione su lavoro, disciplinata dl D.lgs 216/03

scarica PDF (67/06)

D.M. 28 marzo 2008, n.114 – Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale

scarica PDF (114/08)

Legge 3 marzo 2009, n.18 –

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

scarica PDF (18/09)

REGOLAMENTI E LINEE GUIDA

Linee Guida (RFI) Percorsi Tattili per disabili visivi  nelle stazioni Ferroviarie.

Elementi per la progettazione

Linee guida Percorsi Tattili RFI

Linee Guida Loges LVE I.N.M.A.C.I. Istituto nazionale per la mobilità autonoma di ciechi ed ipovedenti, per la progettazione dei segnali e percorsi tattili necessari ai disabili visivi per il superamento delle barriere percettive.

Loges Vet Evolution sistema di indicatori tattili a terra, integrati con Tecnologia elettronica per i messaggi vocali, per l’accessibilità autonoma e sicura dei disabili visivi in edifici e spazi pubblici e in strutture private aperte al pubblico (d.p.r. n. 503/1996, d.m. n. 236/1989, d.p.r. n. 380/2001)

Linee guida Loges-Vet-Evolution Ed. 17 – lug.-2020.pdf

Disciplinare tecnico delle mappe tattili I.N.M.A.C.I. Istituto nazionale per la mobilità autonoma di ciechi ed ipovedenti.

Un percorso guidato per disabili visivi è  necessariamente composto almeno da due elementi fisici inscindibili e complementari fra loro, espressamente previsti in atti normativi: percorsi tattili a pavimento

e mappe tattili a rilievo; inoltre, per acquisire una maggiore funzionalità finalizzata ad una più completa autonomia e sicurezza, esso va integrato con la componente elettronica che fornisce i messaggi vocali e con le Guide Naturali Interattive.

Disciplinare-tecnico-Mappe-Tattili-2019-04-04-Rel-006-1.pdf

DEFINIZIONI
LOGES-LVE (tratto da enciclopedia TRECCANI)

LOGES Sigla di linea di orientamento guida e sicurezza, usata per indicare un sistema informativo tattile adottato fino al 2012 in contesti urbani, ferroviari e aeroportuali, sostituito dal 2013 da una nuova versione, denominata Loges-Vet-Evolution (LVE). Il linguaggio tattilo-vocale consente ai disabili visivi (non vedenti e ipovedenti) di orientarsi nello spazio e ricevere informazioni non visive. Tale sistema è basato sull’utilizzazione di percorsi e di segnali tattili. I primi sono piste costituite da elementi modulari di pavimentazione a rilievo (in gres porcellanato, in conglomerato cementizio o in PVC speciale per esterni o per interni); i percorsi tattilo-vocali LVE sono necessari per superare le barriere senso-percettive che impediscono la mobilità dei disabili visivi in ampi spazi (sia all’interno di edifici pubblici o privati aperti al pubblico, sia all’esterno) in cui manchino efficaci guide naturali. Essi forniscono informazioni di tipo direzionale e avvertimenti situazionali (presenza di un pericolo, di un incrocio, di un servizio, necessità di procedere con cautela ecc.). I segnali tattili sono invece indicazioni puntuali disposte sulla pavimentazione per segnalare la fermata di un autobus, il punto dove è collocato il semaforo acustico, l’ingresso di uffici pubblici ecc. Dal gennaio 2013 le associazioni nazionali della categoria riconoscono come idonea a ottemperare alla normativa vigente unicamente la codifica LVE, che ha risolto i problemi di riconoscibilità al tatto plantare dei profili della versione precedente e fornisce, oltre a quelle tattili, anche informazioni vocali in auricolare sul contesto ambientale (nomi delle strade, destinazioni dei mezzi di trasporto, presenza di uffici o altre strutture di interesse ecc.) Trattandosi di un linguaggio tattile, dotato di sei vocaboli o codici tattili e di regole sintattiche, la sua riconoscibilità da parte dei non vedenti dipende dalla stretta osservanza delle regole contenute nelle Linee guida per la progettazione di Loges-Vet-Evolution, reperibili nel sito dell’Istituto Nazionale per la Mobilità Autonoma di Ciechi e Ipovedenti (INMACI).

BRAILLE (tratto da enciclopedia TRECCANI)

Sistema internazionale di scrittura per ciechi (dal nome dell’ideatore, l’educatore francese L. Braille, 1809-1852, lui stesso cieco), costituito dalle 64 disposizioni che può assumere, in ideali tessere contenenti ciascuna sei collocazioni possibili, un numero (da zero a sei) di punti in rilievo che si leggono facendo scorrere i polpastrelli delle dita sul foglio.

PERCORSO/PISTA TATTILE

Il sistema di segnali e percorsi tattili integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) nasce dalla collaborazione tra l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti ONLUS e l’Associazione Disabili Visivi ONLUS e dalle rispettive esperienze in tema di ausili per la mobilità autonoma e sicura delle persone con disabilità visiva. Il suo aspetto particolarmente innovativo stà nella sua attitudine a fornire, oltre alle indicazioni tattili, anche informazioni vocali mediante l’integrazione con l’avanzato sistema di guida in autonomia.

I percorsi hanno superfici con rilievi studiati appositamente per essere percepiti sotto i piedi, ma anche visivamente contrastate, da installare sul piano di calpestio, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.), da installarsi in spazi e strutture pubbliche e private.

Queste superfici sono articolate in codici informativi di semplice comprensione, che consentono la realizzazione di percorsi-guida o piste tattili, e cioè di veri e propri itinerari guidati, come anche di semplici segnali tattili, e cioè delle indicazioni puntuali necessarie a far individuare un punto di interesse, come una fermata di autobus o un semaforo.

I sei codici, ritenuti necessari anche dalla Commissione Barriere Architettoniche presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono:

  •  “DIREZIONE RETTILINEA”
  •  “ARRESTO/PERICOLO”
  •  “PERICOLO VALICABILE”
  •  “INCROCIO”
  •  “ATTENZIONE/SERVIZIO”
  •  “SVOLTA OBBLIGATA A90°”.
MAPPA /TARGA TATTILE

Per mappa tattile si intende una mappa a rilievo che rappresenta in modo schematico uno spazio aperto o chiuso e che risulta leggibile al tatto ed alla vista. Essa riporta in rilievo la pianta dello spazio in cui è ubicata, le scritte in Braille e quelle in caratteri alfanumerici. E’ inoltre dotata di un buon contrasto tra lo sfondo e gli elementi in rilievo. Per le sua leggibilità sia visiva che tattile è in grado di agevolare l’orientamento e la conoscenza di un luogo o percorso per chiunque e in particolare è un ausilio determinante per le persone cieche o ipovedenti.

In sintesi le mappe tattili rappresentano un accorgimento utile a favorire l’accessibilità e la fruibilità di luoghi pubblici o aperti al pubblico, di spazi urbani e percorsi pedonali secondo le disposizioni del D.P.R. n.503 del 24 Luglio 1996.

Le caratteristiche delle mappe tattili sono normate dalla UNI 8207 che ne definisce la grafica, le dimensioni e le spaziature dei caratteri e la tipologia di rilievo del Braille.

PEBA Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche

I Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, sono stati introdotti nel 1986 con la Legge n.41 art.32,comma 21 ed integrati nel 1992 con la Legge n.104 art. 24, comma 9, come strumenti in grado di monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici per tutti i cittadini, con l’eliminazione delle barriere architettoniche insistenti sul territorio nazionale. 

Il Piano, che i comuni sono obbligati a predisporre ed attuare, è teso a rilevare e classificare tutte le “barriere architettoniche”, sia fisiche che senso-percettive, presenti in un’area circoscritta e può riguardare edifici pubblici o porzioni di spazi pubblici urbani (strade, piazze, parchi, giardini, elementi arredo urbano). Successivamente va predisposto una pianificazione coordinata degli interventi per l’accessibilità, prevedendo la soluzione ottimale da apportare per ciascuna barriera rilevata, i relativi costi e la priorità di intervento.

 

Font Resize